L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81Apre in una nuova scheda e successive modifiche (articoli 41-47).
Si articola in tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato o contratto di mestiere, rappresenta una tipologia di contatto di lavoro finalizzata alla formazione e all’occupazione dei giovani. Nel dettaglio, a coloro che vengono assunti in un’azienda mediante tale strumento, è data la possibilità di conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il riferimento normativo che disciplina la formazione per l’apprendistato professionalizzante distingue la formazione in:
A) Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regioni) che può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e che, nei limite delle risorse disponibili può essere finanziata dalle Regioni.
B) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche): disciplinata dai singoli CCNL e a carico delle imprese.
Il Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo è presente nel CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE SICILIANA e offre alle aziende la possibilità di erogare la formazione trasversale e di base, gratuitamente ai propri apprendisti.
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